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1. E' nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore. La nullita' di tale stipulazione non comporta la nullita' del contratto. 2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che trasferiscano l'onere della prova.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011
