Nel caso di uno Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni: 1. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione che rientrano nella competenza legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale saranno, entro tali limiti, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali. 2. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza legislativa di ciascuno degli stati, delle province o dei cantoni costituenti che non sono, ai sensi del sistema costituzionale della federazione, tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale portera' a conoscenza delle autorita' competenti degli stati, delle province o dei cantoni tali articoli unitamente al suo parere favorevole, il piu' presto possibile. 3. Uno Stato federale parte della presente Convenzione comunichera', su richiesta di qualunque Stato contraente, una esposizione della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unita' costituenti per quanto riguarda qualunque disposizione particolare della Convenzione che indichi la misura nella quale e' stato dato effetto, tramite azione legislativa o altra azione, a detta disposizione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79

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Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art38 · fonte su Normattiva