[1]- Regimi costituzionali federali o non unitari

[2]Le disposizioni qui di seguito si applicano agli Stati parte dotati di un regime costituzionale federale o non unitario:

  • a)per quanto attiene alle disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione rientri nelle competenze del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono equivalenti a quelli degli Stati parte che non sono Stati federali;
  • b)per quanto attiene alle disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione rientri nelle competenze di ciascuno degli Stati, contee, province o cantoni costituenti che, ai sensi del regime costituzionale della federazione, non sono tenuti ad adottare misure legislative, il governo federale trasmette, con parere favorevole, le suddette disposizioni alle autorita' competenti degli Stati, contee, province o cantoni ai fini dell'adozione.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art35 · fonte su Normattiva