Le seguenti disposizioni si applicheranno agli Stati parti della presente Convenzione aventi un sistema costituzionale federale o non unitario:
- a)per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'attivita' legislativa del potere legislativo centrale o federale, gli impegni del governo centrale o federale saranno gli stessi degli Stati parti, che non sono Stati federali;
- b)per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'attivita' legislativa di ciascuno degli Stati, Paesi, Province o Cantoni che non sono obbligati dal sistema costituzionale della federazione ad adottare misure legislative, il Governo Federale informera' di dette disposizioni le autorita' competenti degli Stati, Paesi, Province o Cantoni con la propria raccomandazione per la loro adozione.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
