Ciascuno Stato contraente potra', allo scadere del periodo di cinque anni che seguira' l'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 36, chiedere la riunione di una Conferenza incaricata di deliberare in merito alle proposte tendenti alla revisione della presente Convenzione. Ciascuno Stato contraente che desideri servirsi di questa facolta' lo notifichera' al Governo belga che, se un terzo degli Stati contraenti e' d'accordo, convochera' la Conferenza entro dodici mesi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79

1

Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

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