[1]Il Governo belga notifichera' agli Stati interessati: 1. Le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 33, 34 e 35. 2. Le date alle quali la presente Convenzione entrera' in vigore in applicazione dell'articolo 36. 3. Le denunce fatte in applicazione dell'articolo 37 e del paragrafo 2 dell'articolo 39. 4. Le notifiche e le dichiarazioni fatte ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 39 e degli articoli 40 e 42.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Bruxelles, il 23 aprile 1970, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Governo belga, il quale ne rilascera' copie certificate conformi. 1

[4](Seguono le firme)

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79

1

Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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