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Ciascuno Stato contraente potra', allo scadere del periodo di cinque anni che seguira' l'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 36, chiedere la riunione di una Conferenza incaricata di deliberare in merito alle proposte tendenti alla revisione della presente Convenzione. Ciascuno Stato contraente che desideri servirsi di questa facolta' lo notifichera' al Governo belga che, se un terzo degli Stati contraenti e' d'accordo, convochera' la Conferenza entro dodici mesi.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011

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