[1]Articolo V Conferenza di revisione
[2]1. Una conferenza al fine di revisionare questa Convenzione o il Regolamento o entrambi puo' essere convocata dall'Organizzazione. 2. L'Organizzazione convochera' una conferenza delle Parti contraenti al fine di revisionare questa Convenzione o il Regolamento o entrambi su richiesta di non meno di un terzo delle Parti contraenti.
Testo vigente dal 17 febbraio 1978
