[1]ARTICOLO VIII.
[2]1. L'Organizzazione puo' convocare una conferenza che abbia per oggetto la revisione o l'emendamento del presente Protocollo. 2. L'Organizzazione convoca una conferenza delle Parti al presente Protocollo avente per oggetto la revisione o l'emendamento dello stesso, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
