[1]Articolo XVIII
[2]1. L'Organizzazione puo' indire una Conferenza che abbia per scopo la revisione o la modifica della presente Convenzione. 2. L'Organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti aventi per oggetto la revisione o la modifica della presente Convenzione su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
