[1]ARTICOLO IX.

[2]Se una delle Parti contraenti ritiene desiderabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa puo' chiedere consultazioni fra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e tali consultazioni dovranno aver luogo entro settanta giorni dalla data della richiesta. Qualora le autorita' aeronautiche raggiungano un accordo su di un emendamento del presente Accordo, tale emendamento entrera' in vigore non appena confermato mediante uno scambio di note diplomatiche.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086~artix · fonte su Normattiva