[1]ARTICOLO VIII.

[2]1. Le tariffe di ogni servizio concordato saranno stabilite in misura ragionevole, tenendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi, compreso il costo di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (come i livelli di velocita' e di confort) e qualora appaia conveniente, le tariffe di altre Imprese per qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe saranno fissate in conformita' delle disposizioni seguenti del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo dovranno essere, se possibile, concordate con riguardo a ciascuna delle rotte specificate (qualora cio' appaia opportuno, in consultazione con altre imprese operanti su tutta o parte di tale rotta). Tale accordo sara' raggiunto mediante la procedura di fissazione delle tariffe della International Air Transport Association (IATA). 3. Ogni tariffa cosi' concordata dovra' essere sottoposta all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la sua introduzione. Questo periodo puo' essere ridotto in casi particolari con l'accordo delle autorita' aeronautiche. 4. In caso di disaccordo tra le imprese designate sulle tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di determinarle mediante accordo fra di loro. 5. Se le autorita' aeronautiche non possono accordarsi sulla approvazione di alcune tariffe ad essi sottoposte in base al paragrafo 3 del presente articolo, oppure sulla determinazione di alcune tariffe in base al paragrafo 4, la controversia sara' composta conformemente alle disposizioni dell'articolo X del presente Accordo. 6. a) Nessuna tariffa entrera' in vigore se le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente non sono soddisfatte di esse, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo X del presente Accordo:

  • b)le tariffe che siano state stabilite conformemente alle disposizioni del presente articolo, resteranno in vigore finche' non siano stabilite nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086~artviii · fonte su Normattiva