Ove una delle due Parti contraenti reputi desiderabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potra' richiedere consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e tali consultazioni dovranno aver luogo entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora le autorita' aeronautiche raggiungano un accordo su un emendamento del presente Accordo, tale emendamento entrera' in vigore allorche' sara' confermato con uno Scambio di Note diplomatiche.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;283~art11 · fonte su Normattiva