[1]ARTICOLO XIII.

[2]1. Ciascuna Parte contraente accordera' all'Impresa designata dell'altra Parte contraente, su basi di reciprocita', il diritto di mantenere nel punto specificato nella tabella delle rotte sul territorio dell'altra Parte contraente gli uffici ed il personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto fra i cittadini di una o di entrambe le Parti contraenti che possa essere ritenuto necessario per le esigenze della Impresa designata. 2. Il personale dell'altra Parte contraente sara' soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno, sul territorio dell'altra Parte contraente, quali le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative applicabili in tale territorio. 3. Il numero dei membri del personale di cui al paragrafo 2 del presente articolo sara' soggetto alla approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. 4. Ciascuna Parte contraente accordera' a detti uffici ed al personale costituito da cittadini dell'altra Parte contraente anche ogni assistenza necessaria al soggiorno di tale personale sul territorio in questione.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086~artxiii · fonte su Normattiva