• a)Nella misura in cui la presente convenzione non disponga altrimenti, ciascuna Parte contraente puo' esercitare le competenze attribuitele dalla convenzione di Parigi, e le disposizioni cosi' adottate sono opponibili alle altre Parti contraenti, per lo stanziamento di fondi pubblici di cui all'articolo 3 i) ii) e iii).
  • b)Tuttavia, le disposizioni adottate da una Parte contraente conformemente agli articoli 2, 7 c) e 9 della convenzione di Parigi non sono opponibili ad un'altra Parte contraente, per lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii), se questa non vi abbia consentito.
  • c)La presente convenzione non pregiudica la facolta' di ogni Parte contraente di adottare disposizioni al di fuori dell'ambito della convenzione di Parigi e della presente convenzione, sempreche' da tali disposizioni non derivino oneri supplementari per le altre Parti contraenti e nella misura in cui siano in causa fondi pubblici di queste ultime.

Testo vigente dal 27 aprile 1974

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