• a)L'assegnazione dei fondi pubblici di cui all'articolo 3) b) ii) iii) e f) e' regolata dalle norme in vigore nello Stato i cui tribunali sono competenti.
  • b)Ciascuna Parte contraente adotta le disposizioni necessarie affinche' le persone danneggiate possano far valere i propri diritti al risarcimento senza dover ricorrere a procedure diverse a seconda dell'origine dei fondi destinati al risarcimento.
  • c)Le Parti contraenti non sono tenute a rendere disponibili i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii) sino a quando non siano esauriti i fondi di cui all'articolo 3 b) i).

Testo vigente dal 27 aprile 1974

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