ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine, di seguito indicati come le "Parti Contraenti"; DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi; INTENZIONATI a creare favorevoli condizioni per gli investimenti da parte degli investitori dei due Paesi; e RICONOSCENDO che la promozione e la protezione di tali investimenti sara' vantaggiosa per la prosperita' economica di entrambi i Paesi, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Ciascuna Parte Contraente promuovera' nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, consentira' tali investimenti in conformita' con le sue leggi e regolamenti ed accordera' a tali investimenti un trattamento equo e adeguato.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;178~accordo-art1 · fonte su Normattiva