Le disposizioni dell'articolo 21 si applicano alle persone che partecipano ai procedimenti in conformita' di questa Convenzione in qualita' di parti, agenti; consiglieri, avvocati, testimoni o esperti; tuttavia, quanto disposto alla lettera (b) dello stesso articolo si applica soltanto in relazione ai loro trasferimenti ed al loro soggiorno nel Paese nel quale si svolge il procedimento.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
