Il Presidente, i membri del Consiglio d'amministrazione, le persone che agiscono in qualita' di conciliatori, di arbitri o di membri del comitato previsto dall'articolo 52, par. (3) ed i funzionari e gli impiegati del Segretariato. (a) non possono essere oggetto di procedimenti legali in relazione ad atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo se il Centro rimuova questa immunita'; (b) godono, quando non sono cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, delle stesse immunita' in materia di immigrazione, di registrazione degli stranieri, di obblighi militari o di prestazioni analoghe, e godono dello stesso trattamento, per quanto riguarda le restrizioni valutarie ed in materia di viaggi, che sono accordati dagli Stati Contraenti ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango comparabile di altri Stati Contraenti.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art21 · fonte su Normattiva