[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
[3]ACCORDO EUROPEO RELATIVO ALLE PERSONE CHE PARTECIPANO A PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA COMMISSIONE ED ALLA CORTE EUROPEE DEI DIRITTI DELL'UOMO
[4]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Accordo, Vista la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito indicata come "la Convenzione)"); Considerando opportuno, per meglio assicurare la realizzazione dei fini della Convenzione, che alle persone che partecipano a procedimenti davanti alla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito indicata come "la Commissione") o davanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito indicata come "la Corte") vengano accordate certe immunita' e facilitazioni; Desiderosi di concludere un Accordo a questo fine, Hanno convenuto quanto segue:
[5]Articolo 1
[6]1. Le persone alle quali si applica il presente Accordo sono:
- a)gli agenti delle Parti Contraenti come pure i consulenti e gli avvocati che li assistono;
- b)qualsiasi persona che partecipa a procedimenti istituiti davanti alla Commissione ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione, sia a nome personale, sia come rappresentante di uno dei richiedenti enumerati al detto articolo 25;
- c)gli avvocati, i procuratori o i professori di diritto che partecipano a procedimenti al fine di assistere una delle persone enumerate al comma b) di cui sopra;
- d)le persone scelte dai delegati della Commissione per assisterli nel corso di procedimenti davanti alla Corte;
- e)i testimoni, gli esperti, come pure le altre persone chiamate dalla Commissione o dalla Corte a partecipare a procedimenti davanti alla Commissione o alla Corte. 2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, i termini "Commissione" e "Corte" includono ugualmente una Sotto-Commissione, una Camera o dei membri di questi due organi, che agiscono nell'esercizio delle funzioni che sono loro attribuite, secondo il caso, dalla Convenzione o dai Regolamenti della Commissione o della Corte; l'espressione "partecipare ad un procedimento" include anche qualunque comunicazione preliminare tendente alla presentazione di un reclamo contro uno Stato che abbia riconosciuto il diritto al ricorso individuale ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione. 3. Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio da parte del Comitato dei Ministri delle funzioni che gli sono attribuite ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione, una persona menzionata al paragrafo 1 del presente articolo sia chiamata a comparire davanti al Comitato dei Ministri e a sottoporgli delle dichiarazioni scritte, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ugualmente a questa persona.
Testo vigente dal 7 giugno 1976
