(1) I conciliatori possono essere scelti, al di fuori della lista dei conciliatori, salvo il caso di nomina da parte del Presidente, previsto dall'articolo 30. (2) I conciliatori nominati al di fuori della lista dei conciliatori devono possedere le qualita' previste dallo articolo 14, par. (1).
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
