(1) Il Consiglio d'amministrazione e' composto di un rappresentante di ciascuno Stato Contraente. Un sostituto puo' agire in qualita' di rappresentante nel caso di assenza del titolare da una riunione o di sua impossibilita' di agire. (2) Salvo diversa designazione, il governatore e il sostituto-governatore della Banca, nominati dallo Stato Contraente, esercitano di diritto le funzioni rispettive di rappresentante e di sostituto.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
