Il Presidente della Banca e' di diritto Presidente del Consiglio di amministrazione (in seguito denominato il Presidente) senza avere diritto di voto. Se egli e' assente o impedito o se la presidenza della Banca e' vacante, la persona che lo sostituisce alla Banca esercita le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
