Il Presidente della Banca e' di diritto Presidente del Consiglio di amministrazione (in seguito denominato il Presidente) senza avere diritto di voto. Se egli e' assente o impedito o se la presidenza della Banca e' vacante, la persona che lo sostituisce alla Banca esercita le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art5 · fonte su Normattiva