(1) La sentenza e' vincolante per le parti e non puo' formare oggetto di appello od altro ricorso, al di fuori di quelli previsti dalla presente Convenzione. Ciascuna parte deve eseguire la sentenza nei termini stabiliti, salvo che l'esecuzione della stessa sia sospesa in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione. (2) Ai fini della presente Sezione, il termine "sentenza" comprende ogni decisione concernente l'interpretazione, revisione o annullamento della sentenza pronunciata ai sensi degli articoli 50, 51 o 52.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
