(1) Ogni Stato Contraente riconosce come vincolante ogni sentenza resa in conformita' alla presente Convenzione e assicura, sul proprio territorio, l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie disposte dalla sentenza, come se si trattasse di una sentenza definitiva di un tribunale funzionante sul territorio dello Stato stesso. Uno Stato Contraente che abbia una costituzione federale puo' assicurare l'esecuzione della sentenza per il tramite dei suoi tribunali federali e puo' disporre che tali tribunali considerino la sentenza alla stregua di un giudizio definitivo dei tribunali di uno degli Stati costituenti la federazione. (2) Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza sul territorio di uno Stato Contraente, la parte interessata deve presentarne copia, certificata conforme dal Segretario Generale, al tribunale nazionale competente o ad una qualsiasi altra autorita' che lo Stato Contraente abbia designato a questo fine. Ciascuno Stato Contraente notifica al Segretario Generale il tribunale competente o le autorita' che esso designa al fine anzidetto e lo informa delle eventuali modifiche. (3) L'esecuzione della sentenza e' disciplinata dalle norme sulla esecuzione delle sentenze in vigore nello Stato nel territorio del quale l'esecuzione e' richiesta.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art54 · fonte su Normattiva