(1) Ogni controversia che insorga tra le parti circa il significato o la portata della sentenza puo' formare oggetto di una domanda di interpretazione, da inviarsi per iscritto al Segretario Generale da una o dall'altra parte. (2) Se possibile, la domanda e' sottoposta al Tribunale che ha emesso la sentenza. In caso d'impossibilita', viene costituito un nuovo Tribunale conformemente alla Sezione 2 del presente Capitolo. Il Tribunale se stima che le circostanze lo esigano, puo' decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza sino a che esso non si sia pronunciato sulla domanda d'interpretazione.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
