(1) Ciascuna Commissione e ciascun Tribunale fissa gli onorari e le spese dei suoi membri entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione e dopo consultazione col Segretario Generale. (2) In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo precedente, le parti possono fissare in anticipo, d'accordo con la Commissione o il Tribunale, gli onorari e le spese dei rispettivi membri.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
