Art. 6 (Protocollo finanziario)
' e onorari simbolici anticipati 1. I membri del Bureau della Corte, delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali percepiranno un'indennita' giornaliera, per ciascun giorno di esercizio delle loro funzioni. 2. I membri del Bureau della Corte percepiranno inoltre un onorario simbolico anticipato annuo. 3. L'indennita' giornaliera e l'onorario simbolico anticipato annuo saranno stabiliti dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.
Testo vigente dal 5 ottobre 1994
