1. Fatti salvi i mandati particolari conferiti alla Banca dalla Comunita' per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali. La Commissione provvede per conto della Comunita' all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali o trasferimenti; essa effettua i pagamenti in conformita' del regolamento finanziario di cui all'articolo 30. 2. La Banca provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo caso la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunita'. Quest'ultima e' titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario. 3. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti su fondi propri cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
