Fatti salvi i mandati conferiti alla Banca, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria dei progetti o programmi finanziati dal Fondo ed effettua i pagamenti, in conformita' delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 23.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
