1. - Fatti salvi i mandati speciali conferiti alla Banca dalla Comunita' per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento, la Commissione provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento; essa effettua i pagamenti in conformita' del regolamento finanziario di cui all'articolo 28. 2. - La Banca provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo caso la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunita'. Quest'ultima e' titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario. 3. - La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti su fondi propri, cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art14 · fonte su Normattiva