1. La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell'articolo 43 della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali con le risorse del Fondo. 2. La Banca istruisce i progetti che, in applicazione del suo statuto e dell'articolo 43 della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti su fondi propri, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio. 3. I progetti inerenti ai settori industriale, minerario e turistico sono presentati alla Banca, che esamina se essi possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite. 4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma d'azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non puo' essere finanziato con una delle forme di aiuto da esse rispettivamente gestite, ciascuna di esse trasmette tali domande all'altra istituzione, previo accordo dell'eventuale beneficiario.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~accordo-art14 · fonte su Normattiva