1. Presso la Banca o istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato Comitato dell'articolo 22. Il Comitato dell'articolo 22 e' presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dei Governatori della Banca; il segretariato e assicurato dalla Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato dell'articolo 22. 3. In seno al Comitato dell'articolo 22, ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3. 4. Il Comitato dell'articolo 22 si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
