1. - Presso la Banca e' istituito un Comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato "Comitato dell'articolo 22". Il Comitato dell'articolo 22 e' presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dei governatori della Banca; il Segretariato e' assicurato dalla Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori. 2. - Il Consiglio, che delibera all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato dell'articolo 22. 3. - In seno al Comitato dell'articolo 22 e' attribuita ai voti degli Stati membri una ponderazione uguale a quella prevista all'articolo 17, paragrafo 3. 4. - Il Comitato dell'articolo 22 si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti. 5. - La ponderazione di cui al paragrafo 3 nonche' la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 possono essere modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', in caso di adesione alla Comunita' di un nuovo Stato membro.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
