[1]1. E' istituito un Comitato del Fondo composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato il Comitato. Il Comitato e' presieduto da un rappresentante della Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del Comitato. Il segretariato del Comitato e' assicurato dalla Commissione. 3. In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione seguente:

[2]Belgio............................... 9 Repubblica federale di Germania.................. 33 Francia.............................. 33 Italia.............................. 15 Lussemburgo............................ 1 Paesi Bassi............................ 9

[3]Il Comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata di 67 voti.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~accordo-art13 · fonte su Normattiva