1. La Commissione informa regolarmente il Comitato dei FES di utile le domande di finanziamento - sia accettate che non accettate dai suoi servizi - che le sono state presentate ufficialmente da uno o piu' Stati ACP. 2. Il Comitato del FES e' tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Commissione sulla valutazione delle realizzazioni in corso o compiute, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~accordo-art21 · fonte su Normattiva