1. Presso la Banca e' istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato "comitato dell'articolo 22". Il comitato dell'articolo 22 e' presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dei governatori della Banca; il segretariato e' assicurato dalla Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, che delibera all'unanimita', stabilisce il regolamento interno del comitato dell'articolo 22. 3. La ponderazione dei voti degli Stati membri e la maggioranza qualificata applicabili al comitato dell'articolo 22 sono quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
