Le azioni di promozione commerciale di cui all'articolo 12 riguardano in particolare:

  • a)il miglioramento delle strutture e dei metodi di lavoro degli organismi, servizi o imprese che contribuiscono allo sviluppo del commercio estero degli Stati ACP, o la creazione di tali organismi, servizi o imprese;
  • b)la formazione o il perfezionamento professionale di tecnici del commercio estero e della promozione commerciale;
  • c)la partecipazione degli Stati ACP a fiere, esposizioni, saloni specializzati di carattere internazionale, e l'organizzazione di manifestazioni commerciali;
  • d)il miglioramento della cooperazione tra operatori economici degli Stati membri e degli Stati ACP, e la creazione di strutture di collegamento atte a favorire tale cooperazione;
  • e)l'effettuazione e l'utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di marketing;
  • f)la preparazione e la diffusione in diverse forme, nella Comunita' e negli Stati ACP, di un'informazione commerciale atta a sviluppare gli scambi commerciali.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art13 · fonte su Normattiva