Per conseguire gli obiettivi che si sono prefissi in fatto di cooperazione commerciale e industriale, le Parti contraenti attuano azioni di promozione commerciale dirette ad aiutare gli Stati ACP a trarre il maggior vantaggio dal titolo I, capitolo 1, e dal titolo III e a partecipare nelle migliori condizioni al mercato della Comunita' ed ai mercati regionali e internazionali.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
