Per conseguire gli obiettivi che si sono prefissi in fatto di cooperazione commerciale e industriale, le Parti contraenti attuano azioni di promozione commerciale dirette ad aiutare gli Stati ACP a trarre il maggior vantaggio dal titolo I, capitolo 1, e dal titolo III e a partecipare nelle migliori condizioni al mercato della Comunita' ed ai mercati regionali e internazionali.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art12 · fonte su Normattiva