Gli aiuti alla commercializzazione e alla promozione delle vendite, previsti all'articolo 19 della Convenzione, hanno lo scopo di:
- a)migliorare le strutture e i metodi di lavoro degli organismi, dei servizi o delle imprese che concorrono allo sviluppo del commercio estero degli Stati associati o di favorire la creazione di tali organismi, servizi o imprese;
- b)favorire la partecipazione degli Stati associati a fiere ed esposizioni commerciali di carattere internazionale;
- c)formare tecnici del commercio estero e della promozione delle vendite;
- d)procedere a studi ed indagini di mercato e favorire il loro sfruttamento;
- e)migliorare l'informazione nella Comunita' e negli Stati associati per lo sviluppo degli scambi commerciali.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
