Gli aiuti alla commercializzazione e alla promozione delle vendite, previsti all'articolo 19 della Convenzione, hanno lo scopo di:

  • a)migliorare le strutture e i metodi di lavoro degli organismi, dei servizi o delle imprese che concorrono allo sviluppo del commercio estero degli Stati associati o di favorire la creazione di tali organismi, servizi o imprese;
  • b)favorire la partecipazione degli Stati associati a fiere ed esposizioni commerciali di carattere internazionale;
  • c)formare tecnici del commercio estero e della promozione delle vendite;
  • d)procedere a studi ed indagini di mercato e favorire il loro sfruttamento;
  • e)migliorare l'informazione nella Comunita' e negli Stati associati per lo sviluppo degli scambi commerciali.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-6-art4 · fonte su Normattiva