1. Fatte salve altre disposizioni della presente Convenzione, la Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. Il Protocollo n. 3 allegato alla presente Convenzione definisce le condizioni d'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art25 · fonte su Normattiva