[1]PROTOCOLLO N. 3

[2]RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP

[4]1. La Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della Convenzione non e' applicabile. L'applicazione del presente Protocollo e' assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che cio' possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunita' ai sensi del paragrafo 1.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-3-art1 · fonte su Normattiva