Il presente titolo non costituisce ostacolo alla conclusione di accomodamenti specifici tra uno Stato ACP o un gruppo di Stati ACP e uno o piu' Stati membri della Comunita' per lo sviluppo di risorse agricole, minerali, energetiche, ed altre risorse specifiche degli Stati ACP, purche' detti accomodamenti siano compatibili con la presente Convenzione. Tali accomodamenti devono essere complementari agli sforzi di industrializzazione e non devono recare pregiudizio all'applicazione del presente titolo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art39 · fonte su Normattiva