1. Scopo della cooperazione economica, finanziaria e tecnica e' di ovviare agli squilibri strutturali dei vari settori dell'economia degli Stati ACP. Suo oggetto e' la realizzazione dei progetti e programmi che recano un contributo sostanziale allo sviluppo economico e sociale di tali Stati. 2. Questo sviluppo consiste in particolare nel maggior benessere delle popolazioni, nel miglioramento della situazione economica dello Stato, delle amministrazioni locali e delle imprese, nonche' nella creazione delle strutture e degli strumenti grazie ai quali detti organismi potranno proseguire ed estendere tale miglioramento con mezzi propri. 3. La cooperazione e' complementare agli sforzi intrapresi dagli Stati ACP e si adegua alle caratteristiche proprie di ciascuno Stato ACP.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art40 · fonte su Normattiva