Uno Stato ACP il quale, in almeno due dei quattro anni precedenti, abbia realizzato di regola:

  • a)il 15% o piu' dei suoi proventi d'esportazione di un prodotto contemplato dall'articolo 177 o,
  • b)in deroga - secondo i casi - all'articolo 177 ed alla lettera a) del presente articolo il 20% o piu' dei suoi proventi d'esportazione di tutti i suoi prodotti minerari (esclusi i minerali preziosi, il petrolio e il gas), puo' chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 179. Nondimeno, per gli Stati meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari, il tasso previsto alla lettera a) e' pari al 10% e quello previsto alla lettera b) al 12%.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art180 · fonte su Normattiva