1. Per favorire la realizzazione di progetti industriali, minerari e turistici che presentano un interesse generale per l'economia dello Stato o degli Stati ACP interessati, la Comunita' puo' accordare contributi sotto forma di capitali di rischio per l'incremento dei fondi propri o assimilati delle imprese di tali paesi, eventualmente mediante l'acquisto di partecipazioni al loro capitale sociale e, piu' in generale, mediante aiuti in quasi capitale. 2. Le partecipazioni della Comunita' al capitale di imprese o istituti pubblici di finanziamento dello sviluppo degli Stati ACP hanno carattere minoritario e temporaneo. Tali operazioni possono essere effettuate congiuntamente a un mutuo della Banca o a un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena se ne ravvisa l'opportunita', esse sono cedute, di preferenza a cittadini od istituti degli Stati ACP. 3. I contributi in quasi-capitale possono assumere la forma: - di prestiti subordinati, il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi hanno luogo soltanto dopo il pagamento degli altri crediti bancari alle condizioni del mercato; - di prestiti condizionali, il cui servizio e rimborso sono esigibili solo quando si siano verificate le condizioni stabilite al momento della concessione del mutuo, con particolare riguardo alle condizioni di attuazione del progetto. Tali condizioni indicano che il progetto ha superato i rischi particolari cui era esposto e ha raggiunto una certa redditivita'. Le condizioni di questi aiuti vengono determinate caso per caso in base alle caratteristiche dei progetti finanziati; il tasso d'interesse puo' raggiungere al massimo quello dei prestiti con abbuoni concessi dalla Banca. 4. I contributi in quasi-capitale sono normalmente concessi ad imprese industriali, minerarie e turistiche nonche' ad istituti di finanziamento dello sviluppo nella misura in cui lo consentono le loro caratteristiche di attivita' e di gestione. Possono ugualmente essere accordati agli Stati ACP per permetter loro di acquistare partecipazioni al capitale d'imprese industriali, minerarie e turistiche se questa operazione si inserisce nel finanziamento di nuovi investimenti produttivi ed e' completata da un altro intervento finanziario della Comunita'.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
