1. Nei limiti dei fondi previsti dall'articolo 42 della Convenzione, la Comunita' finanzia progetti a favore di piccole e medie imprese, cooperative o amministrazioni locali degli Stati ACP e, nel fare cio', si serve generalmente di organismi finanziari d'interesse pubblico o a partecipazione pubblica specializzati in materia di sviluppo, quali le banche di sviluppo nazionali o regionali approvate dalla Comunita' e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. 2. A tal fine, lo Stato o gli Stati ACP interessati trasmettono alla Comunita': - informazioni sulle capacita' dell'organismo finanziario, sull'evoluzione e sulle prospettive della sua attivita' nel settore considerato e sulle garanzie che puo' offrire, - un programma di promozione delle piccole imprese che indichi, in particolare, la portata e la natura dei progetti, le esigenze di finanziamento, l'esistenza di eventuali promotori e, se del caso, l'assistenza tecnica di cui questi hanno bisogno per la preparazione e la gestione di loro progetti. 3. Quando la Comunita' ha approvato il programma in conformita' dell'articolo 54 della Convenzione, essa apre a favore dell'organismo finanziario approvato una linea di credito alimentata da un opportuno tipo di contributo finanziario. La linea di credito ha un limite massimo di 2 milioni di unita' di conto da utilizzare per un periodo limitato non superiore a 3 anni. Allo scadere di questo periodo, essa puo' essere rinnovata. 4. Le condizioni alle quali viene concesso tale aiuto formano in ogni caso l'oggetto di un accordo tra la Comunita' e l'organismo finanziario. In tale accordo sono stabilite le regole-quadro per l'attuazione dell'aiuto, in particolare per quanto riguarda: - l'importo delle operazioni, che non puo' essere superiore a 200.000 unita' di conto per progetto; - i settori d'intervento; - i criteri cui devono conformarsi i destinatari potenziali dello aiuto; - i criteri e i metodi da seguire nell'esame dei progetti; - le condizioni finanziarie dei prestiti finali. 5. I progetti sono vagliati dall'organismo finanziario. Quest'ultimo decide, sotto la propria responsabilita' finanziaria, in merito a prestiti finali da concedere a condizioni concordanti con quelle praticate per operazioni del genere nello Stato ACP interessato. 6. L'organismo finanziario finanzia i suoi prestiti mobilitando a debita concorrenza la linea di credito. La Comunita' verifica in tale occasione se questi prestiti rientrano nell'accordo previsto al paragrafo 4. Le condizioni di finanziamento concesse dalla Comunita' all'organismo finanziario tengono conto sia della necessita' di quest'ultimo di coprire le sue spese di gestione, i suoi rischi di cambio e i suoi rischi finanziari sia del costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali. 7. L'organismo finanziario e' comunque responsabile del rimborso alla Comunita' della parte effettivamente mobilitata della linea di credito. Esso presenta ogni anno alla Comunita' una relazione sull'attuazione e sul finanziamento del programma approvato.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art13 · fonte su Normattiva