1. Il modo o i modi di finanziamento di ciascun progetto o programma vengono scelti di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati in vista del miglior impiego delle risorse disponibili e secondo il livello di sviluppo e la situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene conto inoltre dei fattori che garantiscono il regolare rimborso degli aiuti rimborsabili. La scelta definitiva dei modi di finanziamento dei progetti e programmi e' fatta solo in un'opportuna fase del loro esame. 2. Si tiene conto inoltre della natura del progetto o del programma, delle sue prospettive di redditivita' economica e finanziaria nonche' del suo prevedibile impatto economico e sociale. In particolare, i progetti di investimenti produttivi nei settori industriale, turistico e minerario sono finanziati in via prioritaria mediante prestiti della Banca e capitali di rischio.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art43 · fonte su Normattiva