1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica la Comunita' apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che gli Stati ACP si prefiggono in materia di cooperazione regionale e interregionale. Scopo di tale contributo e':

  • a)accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all'interno delle varie regioni degli Stati ACP e tra di esse;
  • b)accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP;
  • c)ridurre la dipendenza economica degli Stati ACP dalle importazioni sviluppando al massimo le produzioni per le quali tali Stati hanno sicure potenzialita';
  • d)creare mercati sufficientemente estesi all'interno degli Stati ACP e degli Stati vicini mediante l'eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l'integrazione di tali mercati, allo scopo di promuovere il commercio tra gli Stati ACP;
  • e)utilizzare al massimo le risorse e i servizi esistenti negli Stati ACP. 2. A tale scopo, circa il 10 per cento dei mezzi finanziari totali previsti dall'articolo 42 per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e' riservato al finanziamento di loro progetti regionali.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art47 · fonte su Normattiva