Allo scadere della Convenzione, gli stanziamenti sotto forma di capitale di rischio, di cui all'articolo 42, punto 1, lettera a), terzo trattino della Convenzione, che non sono stati impegnati, si aggiungono agli stanziamenti sotto forma di prestiti speciali di cui al secondo trattino della medesima disposizione; gli stanziamenti di cui all'articolo 47, paragrafo 2 della Convenzione che, destinati al finanziamento di progetti regionali, non sono stati impegnati a tal fine, divengono disponibili per il finanziamento di altri progetti e programmi.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
